Chiarimenti detrazioni 50% per il fotovoltaico
Data inserimento: 20/02/2013
Una recente nota dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante aspetto relativo all'installazione di impianti fotovoltaici e alla possibilità di poter usufruire della detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti.
L'Agenzia, infatti, ha chiarito che tale tipo di interventi rientra in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente e pertanto può usufruire dell'incentivo fiscale del 36%, che fino al 30 giugno 2013 è innalzato al 50%. Resta ovviamente esclusa la realizzazione di impianti di tale tipo su edifici di nuova costruzione.
Il chiarimento si è reso necessario anche perché, fino ad ora, alcuni degli uffici dell’Agenzia diffusi sul territorio avevano interpretato in maniera diversa l’uno dall’altro la norma, per cui si è assistito a casi in cui alcuni cittadini sono riusciti ad accedere alle detrazioni per il fotovoltaico ed altri in cui ciò non è avvenuto. Serviva chiarezza e finalmente è arrivata.
L’installazione di impianti fotovoltaici non è compresa, però, tra gli interventi agevolabili per il miglioramento delle prestazioni energetiche con l'incentivo del 55%.
Tale tipo di impianti, infatti, non rientra tra gli interventi di efficientamento energetico previsti dalla normativa che disciplina questa detrazione, in cui sono annoverati solo i pannelli per il solare termico, utilizzati per la produzione di acqua calda sanitaria.
In poche parole il fotovoltaico non è considerato come un sistema in grado di far risparmiare energia elettrica, ma semplicemente come un impianto per produrla.
La detrazione per il fotovoltaico non è inoltre cumulabile con altri incentivi, come quelli previsti dal Conto Energia.
In pratica se si richiede l'incentivazione per l'intervento di installazione dell'impianto, non si potrà poi godere delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia per la produzione di energia elettrica.
Ogni utente, quindi, dovrà scegliere se usufruire delle tariffe incentivanti o delle detrazioni fiscali. Poco male, perchè attualmente, secondo il contatore del Gse, siamo ormai vicini al raggiungimento del tetto massimo di spesa stabilito dal Governo per il Quinto Conto Energia, previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012, superato il quale non ci saranno più incentivi disponibili da erogare, con il rischio per molti richiedenti di rimanere esclusi.
Inoltre, in base ai calcoli effettuati da alcuni tecnici, anche di fronte alla possibilità di poter accedere agli incentivi, potrebbe risultare più conveniente per il contribuente usufruire, invece, delle detrazioni fiscali.
Anche perché recentemente la stessa Agenzia delle Entrate ha espresso parere sul fatto che le tariffe omnicomprensive del quindi Conto Energia possono essere considerate quale reddito da tassare e quindi vanno inseriti nel computo dell’IRPEF sotto la voce Altri redditi. Quindi si andrebbe incontro ad una stangata fiscale sotto forma di tassazione del reddito da energia immessa in rete, alla quale si potrebbe invece sfuggire rinunciando agli incentivi del Conto Energia.
Infine, aspetto da non trascurare, è che la pratica per l'accesso alle detrazioni fiscali è sicuramente molto più snella e semplice, dal punto di vista burocratico, rispetto agli adempimenti richiesti per accedere al Quinto Conto Energia.
Chi può richiedere la detrazione 50% per pannelli fotovoltaici?
L'ammontare massimo di spesa per il quale si può beneficiare della detrazione è di 96.000 euro fino al 30 giugno 2013. Successivamente, con il ritorno al 36% di detrazione, il tetto di spesa scenderà di nuovo a 48.000 euro.
Possono accedere alle detrazioni non solo i proprietari dell'immobile interessato, ma tutti coloro che esercitino su di esso un diritto reale di godimento, quindi:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati;
- imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Condizione fondamentale, però, è che sia il richiedente a sostenere le spese e che a lui siano intestati bonifici e fatture.
Allo stesso modo possono usufruire delle detrazioni, purchè sostengano le spese, anche i familiari conviventi del proprietario dell'immobile.